Se ne è fatto un gran parlare negli ultimi anni: la PEC (Posta elettronica certificata) è uno strumento digitale ideato dalla legge italiana per sostituire una raccomandata con ricevuta di ritorno. La certificazione non riguarda soltanto l’invio e la ricezione del messaggio, bensì il contenuto stesso della e-mail, che può essere autenticato tramite firma digitale o, per comunicazioni riservate, criptato.
L’utilizzo e la funzione della PEC è disciplinato nel DPR 11 febbraio 2005 n. 68 e nel Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82 (il cosiddetto CAD, con il quale si legifera sull’utilizzo di strumenti digitali nella pubblica amministrazione). A partire dal 1 luglio del 2013 la PEC ha sostituito l’impiego della e-mail nella PA. Qualsiasi comunicazione ha, dunque, valore legale solo se inviata tramite posta certificata.
Ma la PEC ha davvero valore legale? Quali sono gli svantaggi dell’utilizzo della posta certificata? Se ci riferiamo esclusivamente alla sicurezza circa l’invio e la ricezione, non possiamo che ammettere che la PEC possiede tutte le idoneità necessarie. Infatti ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68 ” Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata”. Inoltre ai sensi dell’art. comma 3 del medesimo DPR 11 febbraio 2005 n. 68 “La ricevuta di ritorno fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”.
Tuttavia, quando facciamo riferimento alla presenza di allegati che accompagnano il messaggio, il discorso si complica. In questo caso, infatti, la PEC non si è rivelata lo strumento adatto a garantire che il mittente del messaggio lo sia, al contempo, della documentazione allegata al messaggio stesso. Insomma, si ha la certezza che il messaggio sia stato inviato e ricevuto in una data ora, ma non si può certificare la ricezione dell’allegato né il suo contenuto. La PEC è, dunque, uno strumento controverso che, tra le altre cose, non ha validità al di là del territorio italiano.